L’articolo 7 del decreto legislativo. n. 286 del 25/07/1998 sancisce che “chiunque ospita un cittadino extracomunitario deve comunicarlo entro 48 ore da quando lo ospita all'Autorità di Pubblica Sicurezza”.
La dichiarazione di ospitalità deve essere pertanto presentata da colui che ospita un cittadino extracomunitario e non dal cittadino straniero ospite.
La comunicazione è sempre dovuta indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratta di ospitalità a parenti o affini.
Si presenta presso la Questura/Commissariato
E’ prevista una sanzione amministrativa nel caso si presenti dopo tale termine o non si presenti (art. 7 del d.lgs. 286/98).
La dichiarazione di ospitalità può attestare l’effettiva dimora del cittadino extracomunitario
Tali dichiarazioni NON PREVEDONO L'AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE, e possono essere presentate sottoscritte con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante oppure sottoscritte davanti al dipendente addetto al ricevimento della documentazione.
Si rammenta inoltre che le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, se dirette ad enti pubblici italiani, comprese ambasciate e consolati, non sono soggette ad alcuna autentica delle sottoscrizioni in esse presenti, a norma di quanto stabilito dagli artt. 21 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, ma è sufficiente e obbligatorio allegarvi la fotocopia di un documento d'identità valido di chi ha firmato.